TOCCA AL SINDACO DARE SEGNALI CHIARI
Scritto da ivan.scarpini , inserito nella categoria segnali curiosi
“Nei centri abitati la manutenzione è a carico dei Comuni e fuori spetta agli enti proprietari della strada.”
Quesito:Percorro tutti i giorni in autobus il tragitto da Milano a Segrate e da ormai sei mesi, sulla Rivoltana, ho notato che alcuni cartelli stradali sono accartocciati su se stessi, evidentemente in seguito a qualche incidente stradale. Tra l’altro due gruppi di segnali sono sulla stessa rotonda che risulta quindi incredibilmente caotica. Oltre a dare un’impressione di abbandono e di incuria, i cartelli con alcune destinazioni (tipo Melegnano) sono coperti da altri cartelli e quindi illeggibili. Altri invece sono talmente contorti che non si capisce più quale direzione indichino. Nessuno sembra voler prendere provvedimenti al riguardo, anzi, a causa di un secondo incidente, uno dei due gruppi di cartelli si è ulteriormente piegato su se stesso. Mi domando a chi compete sistemare la segnaletica ed eventualmente ovviare alla pericolosità di questa rotonda (magari ricorrendo a dispositivi frenanti sul manto stradale oppure segnalazioni che invitino a rallentare?).
La segnaletica stradale costituisce una parte estremamente rilevante del Codice della strada: è un argomento articolato e complesso e il reclamo della lettrice può servire a fare chiarezza su varie questioni, dalla collocazione ai doveri di manutenzione fino alla responsabilità in caso di incidente.
Apposizione e manutenzione. Sono regolamentate dell’articolo 37 del Codice, dove si stabilisce che spettano:
- agli enti proprietari delle strade, fuori dai centri abitati;
- ai Comuni, nei centri abitati;
- agli enti proprietari delle strada nei Comuni con meno di 10mila abitanti, limintatamente ai segnali riguardanti le caratteristiche strutturali e geometriche della strada, mentre la restante segnaletica è di competenza del comune.
La manutenzione dei cartelli stradali e della segnaletica orizzontale costituisce un preciso obbligo (comma 7, articolo 38): “La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata�.
Tipo di strada. Per individuare l’ente tenuto a questo obbligo, è necessario individuare la collocazione della strada interessata: in primo luogo, verificare se è all’interno di un centro abitato, la cui estensione è delimitata da specifica segnaletica (denominazione del comune in colore nero su fondo bianco all’inizio del centro abitato e stessa scritta attraversata diagonalmente da una strisci rossa alla fine del centro abitato). Se il Comune supera i 10 mila abitanti, la competenza è sicuramente comunale; nei Comuni più piccoli bisognerà invece accertare la proprietà della strada in questione, nonché la tipologia della segnaletica non più efficiente: la normativa vigente opera una distinzione tra segnaletica di struttura o geometria della strada, dai restanti obblighi e divieti, che rimangono di competenza comunale. Al di fuori dei centri abitati sarà necessario rivolgersi all’ente proprietario.
Come “reclamare�. Chiunque può avvisare che un cartello stradale non è più visibile: potrà farlo per telefono, per posta (elettronica od ordinaria), contatto diretto con l’ufficio relazioni col pubblico. Inoltre è possibile rivolgersi a un organo di polizia (stradale, provinciale o municipale) che provvederà a inoltrare specifica relazione sullo stato della segnaletica e sulla necessità di ripristino della stessa.
I fondi. Il Codice della strada indica anche quali sono le risorse da destinare all’apposizione e manutenzione della segnaletica: si tratta dei proventi derivati dalle sanzioni amministrative per violazioni alla disciplina della circolazione stradale (articolo 208), nella misura del 50 per cento.
In caso di inottemperanza. In alcuni casi, le segnalazioni non sortiscono effetti, ma per l’ente inottemperante sono stabilite specifiche conseguenze (comma 14, articolo 38): “Nei confronti degli enti proprietari della strada che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il ministero dei Lavori pubblici ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di quindici giorni dall’ingiunzione, provvede il ministero dei Lavori pubblici ponendo a carico dell’ente proprietario della strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo�. La procedura non è certo usuale, ma esiste e le segnalazioni degli utenti potrebbero costituire il presupposto per attivarla, visto anche lo stato gravemente carente, in alcuni casi, della segnaletica stradale in Italia.
In caso di sinistro. E, in caso di sinistro stradale dovuto a carenza o inefficienza della segnaletica, può sorgere una responsabilità di carattere civile, o anche penale, a carico del soggetto tenuto all’apposizione e manutenzione della segnaletica stessa. Perché sorga la predetta responsabilità è necessario che si verifichi un nesso di causalità tra incidente e carenza di segnalazioni, in modo da poter affermare che il sinistro non si sarebbe verificato qualora fosse stata apposta la segnaletica obbligatoria.
Articolo tratto da: IL SOLE-24 ORE - Lunedi 26 Giugno 2006
